Principio (art. 2 Ordinanza 3 Legge sul lavoro)

Il datore di lavoro deve adottare tutte le disposizioni e tutti i provvedimenti necessari per salvaguardare e migliorare la tutela  della salute fisica e psichica.

Obblighi particolari del datore di lavoro (art. 3 Ordinanza 3 Legge sul lavoro)

  • Il datore di lavoro deve vigilare affinchè l’efficacia dei provvedimenti di tutela della salute non venga pregiudicata. A tal fine deve verificarli a intervalli adeguati
  • Nel caso di modifica di costruzioni, parti di edificio, attrezzature di lavoro (macchine, apparecchi, utensili o impianti usati durante il lavoro) o procedimenti di lavoro, oppure d’impiego di nuove sostanze nell’azienda, il datore di lavoro deve adeguare i provvedimenti di tutela della salute alle nuove condizioni.
  • Quando vi é motivo di credere che la salute di un lavoratore sia compromessa dell’attività che egli svolge, occorre far eseguire un’indagine nel campo della medicina del lavoro.

Obblighi dei lavoratori (art. 10 Ordinanza 3 Legge sul lavoro)

  • Il lavoratore é tenuto a osservare le istruzioni del datore di lavoro in materia di tutela della salute e a tener conto delle regole generalmente riconosciute. Deve segnatamente utilizzare l’equipaggiamento personale di protezione e non deve compromettere l’efficacia delle attrezzature di protezione.
  • Il lavoratore, se constata anomalie che possono compromettere la tutela della salute, deve eliminarle senza indugio. Se non ne é autorizzato o non può provvedervi deve immediatamente annunciare le anomalie al datore di lavoro.